[vc_row row_height_percent=”0″ overlay_alpha=”25″ equal_height=”yes” gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space empty_h=”2″][vc_custom_heading text_font=”font-143702″ text_size=”h1″ text_color=”color-rgdb”]Si amplia il panorama dei reati tributari fra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001[/vc_custom_heading][vc_separator sep_color=”accent” icon_position=”left” el_width=”100px”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_custom_heading heading_semantic=”p” text_font=”font-555555″ text_size=”” text_weight=”500″]Con la legge n. 157/2019, la quale ha convertito il D.L. n. 124/2019 (anche noto come Decreto Fiscale), il legislatore ha ampliato ulteriormente il panorama dei reati tributari in ambito 231.
Se con il D.L. era già stata prevista l’introduzione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), in fase di conversione sono state introdotte le ulteriori fattispecie di:
• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 4/2000);
• Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);
• Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);
• Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000).
La nuova norma ha dato un rilevante giro di vite anche sulle pene edittali, ora tutte aumentate.
• Per la dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la nuova sanzione è da 4 a 8 anni, anziché da 18 mesi a 6 anni;
• Per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici si va da 3 a 8 anni, anziché da 18 mesi a 6 anni;
• Per le dichiarazioni infedeli inoltre il reato scatterà sopra il superamento della soglia di 100.000 euro (anziché di 150.000) e la nuova pena prevede la reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi, anziché l’attuale da 1 a 3 anni.
Per i delitti tributari commessi dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, inoltre, diventeranno possibili la confisca allargata e il sequestro. L’art. 12-ter del D.Lgs. 74/2000 dispone che in caso di condanna (o patteggiamento), per alcuni reati tributari, si applichi l’istituto di cui all’art. 240-bis c.p. Quest’ultimo prevede la confisca di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulta essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o all’attività economica. La norma inverte sostanzialmente l’onere della prova, gravando il soggetto che ha la titolarità dei beni di dare una spiegazione della liceità della loro provenienza.
Per quanto attiene invece all’ipotesi di sequestro preventivo si ricorda che la Cassazione ritiene necessario accertare, da un lato, l’astratta configurabilità di uno dei reati indicati (quantomeno possibile) e, dall’altro, la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per
sproporzione del valore, sia per la mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni. Alla luce della suddetta riforma, pertanto, le aziende che si sono già dotate di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ex D. Lgs. 231/2001 dovranno aggiornarlo con i reati presupposto recentemente introdotti.[/vc_custom_heading][vc_empty_space empty_h=”2″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row]