[vc_row row_height_percent=”0″ overlay_alpha=”25″ equal_height=”yes” gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space empty_h=”2″][vc_custom_heading text_font=”font-143702″ text_size=”h1″ text_color=”color-rgdb”]Confindustria emana delle linee guida su covid e responsabilità 231[/vc_custom_heading][vc_separator sep_color=”accent” icon_position=”left” el_width=”100px”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_custom_heading heading_semantic=”p” text_font=”font-555555″ text_size=”” text_weight=”500″]La delicata situazione venutasi a creare a causa dell’epidemia da Covid 19 ha imposto senza dubbio delle inaspettate e radicali modifiche sul modo di fare impresa. Gli imprenditori, di fatto, si sono ritrovati a dover immaginare e adottare delle misure per garantire la tutela della salute dei propri lavoratori. In particolare, in tema di responsabilità da “Decreto 231”, Confindustria è intervenuta emanando delle Linee guida circa l’adeguatezza dei Modelli Organizzativi e l’essenzialità dell’Organismo di Vigilanza in un contesto simile, distinguendo sul punto tra rischi indiretti e diretti.
In riferimento ai primi, si tende a considerare l’epidemia come l’ipotetico presupposto per la commissione di alcune fattispecie di reato già incluse nel Decreto 231, seppur non direttamente discendenti dalla gestione del Covid-19 in ambito aziendale. Confindustria riporta i seguenti esempi:
• corruzione tra privati, corruzione e altri reati contro la PA, data la necessità da parte delle imprese di recuperare i profitti non conseguiti durante l’emergenza, di partecipare a gare semplificate per la fornitura di DPI, di “millantare” dichiarazioni e/o certificazioni attestanti il possesso delle misure “anti covid” richieste dai provvedimenti normativi;
• caporalato e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dal momento che le oggettive difficoltà nella prosecuzione dell’attività produttiva durante l’emergenza possono aver determinato un maggior rischio di utilizzo e impiego irregolare dei lavoratori;
•reati contro l’industria e il commercio, data la necessità di procurarsi determinate categorie di beni indispensabili per la prosecuzione dell’attività produttiva in questa fase emergenziale;
•ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, a causa delle ridotte disponibilità di risorse finanziarie, acuite dall’emergenza sanitaria;
reati di criminalità organizzata, esistendo astrattamente per le imprese il rischio di essere maggiormente esposte ad infiltrazioni criminali, ad esempio per il reperimento di finanziamenti o per il ricorso a subappalti a basso costo;
•reati informatici e violazioni in materia di diritto d’autore, per via dell’ampio e generalizzato ricorso allo smart working, attivabile in alcuni casi anche mediante l’uso di dispositivi e connessioni di rete personali dei lavoratori e un uso non conforme dei dispositivi e dei software da parte dei singoli utenti.
Si tratta ovviamente di rischi rispetto ai quali le imprese dovrebbero già aver adottato delle misure efficaci di prevenzione, in base alle previsioni in materia di 231, e che adesso andrebbero esclusivamente implementate per via della situazione emergenziale.
Passando ora all’esame dei rischi diretti, essi sono considerabili come quei rischi immediatamente conseguenti all’epidemia stessa. Si intende far riferimento, in prima battuta, ai rischi di contagio cui sono esposti i lavoratori nell’esercizio delle proprie mansioni.
Confindustria ritiene che l’attività imprenditoriale debba essere ancorata alle misure di contenimento contenute in diversi provvedimenti, cioè nei decreti-legge e nei DPCM che si sono succeduti negli ultimi mesi, nonché nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali. Si tratta, in sintesi, della predisposizione di misure costanti di sanificazione, protezione ed informazione del personale, nonché della gestione degli spazi comuni e della ri-organizzazione dell’assetto operativo.
In caso, poi, di contagio di un lavoratore sul luogo di lavoro, tema oggetto di ampio dibattito mediatico, è opportuno richiamare la circolare INAIL n. 22 del 20 maggio, in cui si esclude l’automatica riconducibilità di responsabilità civile e penale in capo al datore di lavoro, salvo il caso in cui venga fornita prova del nesso di causalità e dell’imputabilità del titolare di impresa, quantomeno a titolo di colpa.
Inoltre, è prevista la costituzione, nell’impresa, di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo, nonché l’aggiornamento delle stesse, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS, laddove presenti; il tutto dovrà trovare corrispondenza in una adeguata reportistica, che andrà ad integrarsi, di fatto, nel complesso dei presidi puntuali messi in campo dal datore all’interno della propria organizzazione al fine di prevenire la commissione di fattispecie rilevanti anche in chiave 231.
In un tale contesto, non può che uscirne inevitabilmente rafforzato il compito dell’Organismo di Vigilanza di monitoraggio sulla corretta ed efficace implementazione del Modello esistente, tramite lo scambio continuo di flussi informativi sulle misure di fatto adottate.
Spetta all’Organismo di Vigilanza il compito di segnalare ai vertici aziendali e alle funzioni preposte ai controlli operativi, anche per il tramite di riunioni periodiche, eventuali criticità riscontrate nella propria attività di vigilanza.[/vc_custom_heading][vc_empty_space empty_h=”2″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row]