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I “controlli difensivi” dopo la modifica dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970) – Parte 1

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Trattasi, in maniera molto sintetica, di modalita di controllo attuate dal datore di lavoro e dirette all’accertamento di “comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale [1].

Nello specifico, la questione che maggiormente ha interessato la Giurisprudenza di legittimità, oltre che moltissimi addetti ai lavori, è la compatibilità di tali controlli con la sopravvenuta modifica dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (antecedentemente alla modifica rubricato come “Impianti audiovisivi”, Legge n. 300 del 1970) in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 151/2015 (“Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo”).

 

L’art. 4, per come previsto anteriormente alla riforma di cui sopra, contemplava due livelli di protezione della sfera privata del lavoratore: il primo, tramite divieto assoluto di impiego di impianti audiovisivi e di altri strumenti ai fini del controllo a distanza dell’attività svolta dai lavoratori; il secondo, meno assoluto, nel caso in cui le ragioni del controllo fossero da ricondurre ad esigenze oggettive dell’impresa (sempre, ovviamente, nel rispetto di alcune procedure di garanzie necessarie ai fini dell’impiego di tali strumenti).

Volendo andare al cuore della scelta legislativa, si può affermare che la ragione che indusse l’introduzione di questo regime fu (ed è tutt’oggi) da ricondursi ad esigenze di “contenimento” del potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, e ciò per “riequilibrare” le posizioni delle parti nel contesto del rapporto di lavoro.

 

Tuttavia, seppur previsti questi limiti, ci si chiese se fosse possibile che ulteriori ragioni (ovvero la tutela del patrimonio aziendale) potessero esonerare il datore di lavoro dalla necessità di ottenere l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa.

Fu dunque in relazione a quest’ultima esigenza del datore di lavoro che la Corte di Legittimità elaborò lo strumento dei “controlli difensivi” in deroga a quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Tuttavia, non potendosi comunque ammettere forma di controllo a distanza che esorbitasse da qualsiasivoglia limite (onde evitare che in nome della tutela del patrimonio aziendale venisse consentito al datore di introdurre forme di controllo generalizzate e generiche), si procedette a esonerare i controlli difensivi al ricorrere di tre condizioni (due necessarie e una facoltativa).

 

La prima condizione riguardava l’esigenza che il controllo datoriale fosse finalizzato all’accertamento di determinati comportamenti illeciti del lavoratore.

La seconda condizione postulava invece la necessità che l’illecito commesso fosse in grado di causare un danno al patrimonio o all’immagine aziendale[2].

La terza, facoltativa, prevedeva che i controlli fossero disposti dopo l’attuazione del comportamento in addebito così da non essere riconducibili alla semplice sorveglianza dell’esecuzione della prestazione del lavoratore.

Inoltre, aspetto molto importante, quest’ultima condizione consentiva di attestare la genuinità dell’intento datoriale, e ciò in quanto avrebbe permesso di appurare la funzionalità del controllo all’accertamento di un fatto specifico consistente (potenzialmente) nell’illecito contestato al lavoratore.

 

[1] Cass., Sez Lav., 28.05.2018, n. 13266

 

[2] Cass., Sez Lav., 23.02.2012, n. 2722

 

Contributo a cura del dott. Sandro Marcelli.[/vc_custom_heading][vc_empty_space empty_h=”2″][vc_empty_space empty_h=”2″][vc_empty_space empty_h=”2″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row]